Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1) È costituita l’associazione Professionale Polizia Municipale e Locale d’Italia, con sigla “ANVU”. Nel gonfalone, negli stampati e comunque in ogni atto ufficiale non si riporta la parola "Municipale".

ART. 2) L’Associazione non ha finalità di lucro ed ha carattere indipendente, pertanto non è legata in alcun modo a movimenti sindacali o a partiti politici.

ART. 3) L’Associazione si propone di:
A) tutelare e difendere, in ogni campo, gli interessi degli appartenenti alla Polizia Municipale e alle altre forze di Polizia Locale per la migliore qualificazione professionale degli stessi, rappresentandoli nei con fronti della Pubblica Amministrazione, di tutte le Istituzioni, nonché di qualsiasi Autorità, sia essa persona giuridica o fisica;
B)  promuovere e coordinare qualsiasi attività diretta a conseguire la migliore organizzazione dei servizi e della conseguente condizione di lavoro;
C)  promuovere e curare, nell’ambito delle finalità statutarie, la propria azione stabilendo le direttive ed i criteri da seguire per l’attuazione dei programmi miranti all’elevazione professionale e culturale nonché alla risoluzione, a tutti i livelli, dei problemi degli appartenenti alla Polizia Municipale e alle altre forze di Polizia locale, anche attraverso l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione professionale;
D) prendere ogni iniziativa a favore dei propri Soci e svolgere qualsiasi attività utile ed opportuna per il conseguimento di ogni finalità relativa allo scopo statutario;
E)  fornire consulenza agli associati nelle controversie inerenti a fatti e cose che siano emerse od accadute nell’espletamento del servizio d’istituto;
F)   difendere gli associati per l’attività svolta all’interno dell’ANVU o Associazioni aderenti, in tutti quei casi che saranno ritenuti meritevoli di tutela dagli Organi Direttivi dell’ANVU ad ogni livello fatto salvo il nulla osta dell’istanza deputata al pagamento degli oneri conseguenti;
G) procedere ad incontri con Organizzazioni Sindacali a tutti i livelli ogni qualvolta sarà ritenuto necessario;
H) informare periodicamente tutti gli associati delle decisioni e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANVU e dai Direttivi delle Associazioni aderenti, affinché ne siano informati, per quanto possibile, tutti gli appartenenti alle Polizie locali;
I)    portare a conoscenza delle Amministrazioni, delle forze politiche e sindacali le istanze ed i problemi, promuovendo anche dibattiti, assemblee e documenti e quanto altro si reputi necessario dagli Organi Direttivi dell’associazione.

TITOLO II

SOCI

ART. 4) Sono ammessi a far parte dell’ANVU:
A) coloro che si trovano in attività di Servizio della Polizia Municipale, ed i dipendenti degli altri Enti locali di cui all’art. 12 della Legge 7/3/1986 n° 65; i pensionati, nonché quelle persone estranee che per motivi vari abbiano dato lustro all’Asso­ciazione con effettivo impegno alla vita della stessa; costoro saranno accettati dall’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale come Soci Onorari e solo a titolo onorifico;
B)  le Associazioni locali esistenti alla data del 7/3/1986, a tutti i livelli (Regione, Provincia, Comune, ecc.) , che si ispirino nel loro Statuto ai principi esposti nel precedente Art. 3 e siano ammesse secondo la normativa del successivo Art. 5.
C) Sono altresì ammesse a far parte dell'ANVU - quali soci simpatizzanti - tutte quelle persone che ne facciano richiesta, presentate da almeno tre soci di cui alla precedente lettera A.
Le richieste di adesione di tali soci simpatizzanti potranno essere accolte nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 del Regolamento di Esecuzione dello Statuto Sociale.
I Dirigenti, a qualunque livello, di Associazioni professionali non aderenti ed aventi analoghe finalità all’ANVU, ove fossero eletti a cariche elettive all’interno dell’Associazione, devono dichiarare entro trenta giorni di optare se essere dirigenti dell’una o delle altre Associazioni.

ART. 5) Per far parte dell’Associazione é necessario sottoscrivere domanda di ammissione seguita dal versamento della quota sociale che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le Associazioni locali che intendono aderire all’ANVU devono rivolgere domanda scritta al Segretario Generale corredata dei seguenti documenti:
1.      Copia del loro Statuto;
2.      Elenco componenti Organi Direttivi;
3.      Indicazione delle organizzazioni o associazioni con le quali siano in rapporto;
4.      Dichiarazione che hanno preso conoscenza dello Statuto dell’ANVU ed impegno ad uniformare ad esso la propria azione, apportando al proprio Statuto le modifiche necessarie nel rispetto dell’art. 3 del presente Statuto.
Le richieste di nuova adesione di Soci o Associazioni aderenti che siano stati esclusi sono sottoposte all’approvazione della Segretaria Nazionale.

ART. 6) L’appartenenza all’Associazione dovrà risultare da apposito registro tenuto a cura e sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo che provvederà a rilasciare a ciascun iscritto tessera numerata progressivamente.
Le Associazioni locali, pur mantenendo la loro autonomia amministrativa, dovranno scrivere sulle tessere dei propri Soci la dizione “Aderente all’ANVU”, e comunicare al Segretario Amministrativo i dati anagrafici e qualifica del Socio e relativo numero di tessera.

ART. 7) Ogni singola Associazione aderente che si trovasse nella necessità di dover adeguare il proprio Statuto a situazioni locali, dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale ed attendere l’approvazione di procedere alla modifica.
Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale non dia l’approvazione scritta, é previsto il ricorso al Congresso Nazionale. Inoltre deve dare comunicazione al Segretario Generale di eventuali cambiamenti degli Organi Direttivi entro e non oltre 30 giorni dalla relativa votazione.

TITOLO III

ORGANI DELL’ANVU

ART. 8) Sono Organi dell’ANVU:
1.      il Congresso Nazionale;
2.      il Consiglio Direttivo Nazionale;
3.      la Segreteria Nazionale;
4.      il Presidente;
5.      il Segretario;
6.      il Collegio dei Sindaci;
7.      il Collegio dei Probiviri.

ART. 9) Il Congresso Nazionale è l’Organo massimo deliberante dell’ANVU. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, salvo le convocazioni straordinarie. Fanno parte del Congresso Nazionale, con diritto di voto:
1.      i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale uscente e dei Collegi statutari;
2.      i Delegati Provinciali nella proporzione di N° 1 sino a n° 100 iscritti, N° 2 da n° 101 a 200 iscritti e così di seguito;
3.      un rappresentante ogni n° 250 (o frazione di essi) iscritti di ogni associazione aderente.
Il Congresso Nazionale elegge i Rappresentanti Regionali, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri. Delibera inoltre modifiche allo Statuto ANVU e dà indicazioni di carattere organizzativo e programmatico. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:
A) dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
B)  da 1/3 dei Soci i quali firmano la richiesta a mezzo delle sezioni regionali ANVU che si faranno garanti dell’autenticità delle firme.

ART. 10) il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i più ampi poteri, senza alcuna limitazione, tranne che per le materie di competenza del Congresso Nazionale. In particolare:
A) cura l’attuazione delle linee programmatiche del Congresso Nazionale per il più idoneo conseguimento degli scopi dell’associazione;
B)  è competente a decidere su qualsiasi atto di ordinaria amministrazione;
C)  delibera, su proposta dei Probiviri, con motivazione scritta ed a maggioranza dei 2/3 dei presenti, l’espulsione dell’associato che abbia volontariamente arrecato grave pregiudizio all’Associazione o che scientemente ne ostacoli l’attività.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione l’adunanza è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Esso si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria. Nel suo ambito devono essere rappresentate tutte le componenti regionali, purché il quoziente iscritti/province sia almeno pari a 5 (cinque).
I Consiglieri, nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, eleggono fra loro il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo ed i Segretari Nazionali. In deroga a quanto previsto in via generale dal presente comma, per il solo Segretario Amministrativo, può essere eletto a tale carica un Socio non componente il Consiglio Direttivo Nazionale.
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale esponenti di Partito e/o di Sindacato a livello nazionale.
Ogni Consigliere impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale può farsi rappresentare da altro Consigliere per mezzo di delega sottoscritta e nominativa. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente delegato, mediante avviso recante l’ordine del giorno ed inviato a ciascun membro del Consiglio almeno venti giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso. In caso di convocazione straordinaria, il Consiglio stesso viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai rappresentanti regionali e da un rappresentante per ogni Associazione Aderente.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Congresso Nazionale.
Il Segretario Generale cura i rapporti organizzativi e programmatici esterni ed interni dell’Associazione.

ART. 11) La Segreteria Nazionale, composta dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e, in casi di necessità, ha poteri di decisione per adottare provvedimenti urgenti che dovranno poi essere successivamente portati a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

ART. 12 Il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri, eletti dal Congresso, si compongono di tre membri ciascuno, iscritti all’Associazione; tra loro eleggono il Presidente, partecipano di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno diritto alla parola ma non diritto al voto. I Sindaci hanno il compito di controllare semestralmente i registri e le scritture contabili e, in genere, la gestione economica dell’Associazione, presentando al Consiglio Direttivo nazionale apposita relazione annuale.

ART. 13) I Probiviri hanno il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e l’Associazione.

TITOLO IV

STRUTTURE DECENTRATE

ART. 14) L’ANVU si articola sul piano territoriale in Sezioni Regionali Provinciali e/o Comprensoriali le quali perseguono gli scopi di cui all’art. 3. Le Sezioni sub regionali assumono la denominazione di SEB (Sezioni Elementari di Base). Tali SEB saranno comprensoriali, provinciali, metropolitane, in relazione all’ambito territoriale di operatività.

ART. 15) Ogni Sezione Regionale avrà un Comitato Esecutivo che, oltre ad esplicare quanto previsto dall’art. 3, provvederà al coordinamento delle varie province e curerà i rapporti con l’ufficio legale in collaborazione con le Sezioni provinciali e/o comprensoriali. Il comitato Esecutivo Regionale nel suo interno eleggerà il Presidente, i Vice Presidenti il Segretario.
Ogni Sezione Regionale disporrà di un proprio studio di assistenza e consulenza legale di cui all’art. 3, Lettera C, il quale verrà scelto dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo Regionale invia al Segretario Generale un documento da cui risulta la propria attività e tutte le proposte formulate dai singoli Soci od Associazioni; inoltre curerà il controllo sull’attività dei propri uffici legali.

ART. 16) Sono organi della Sezione Provinciale e/o Comprensoriale:
1.      Assemblea Provinciale e/o Comprensoriale;
2.      il Consiglio Direttivo;
3.      il Presidente ed i Vice Presidenti;
L’Assemblea Provinciale e/o Comprensoriale elegge:
A) il Consiglio Direttivo;
B)  il suo Presidente e Vice Presidenti;
C)  i delegati al Congresso Nazionale nel numero di 1 ogni 100 iscritti o frazione di essi;
D) I rappresentanti in seno all’Esecutivo Regionale secondo la seguente tabella:
·      fino a 10 iscritti = 1 rappresentante;
·      da 11 iscritti a 80 = 2 rappresentanti;
·      da 81 iscritti a 300 = 3 rappresentanti;
·      da 301 iscritti a 800 = 4 rappresentanti;
·      da 801 iscritti a 1500 = 5 rappresentanti;
·      da 1501 iscritti a 2000 = 6 rappresentanti;
·      oltre 2001 iscritti = 7 rappresentanti.
Qualora nella provincia vi siano Associazioni aderenti, queste hanno diritto ad un rappresentante oltre le predette quote. Il Presidente ha facoltà di nominare uno o più segretari in rapporto alle esigenze organizzative. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da suo delegato.


TITOLO V

ORGANI DI STAMPA

ART. 17 L’Associazione si propone di informare i propri Soci attraverso organi di stampa periodici. Ogni Sezione Provinciale, Comprensoriale, Regionale od Associazione Aderente può per proprio conto e nell’ambito dell’intero territorio inviare i propri bollettini informativi agli iscritti e alla Segreteria Nazionale.


TITOLO VI

FONDI SOCIALI - PATRIMONIO - BILANCIO

ART. 18) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1.      contributi annuali versati da ciascun Socio e dalle Associazioni aderenti;
2.      contributi volontari, sovvenzioni, lasciti;
3.      tutti i beni mobili ed immobili che verranno acquistati o verranno comunque in possesso dell’Associazione.

ART. 19) Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e debbono essere approvati entro il primo quadrimestre successivo dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale provvederà alla pubblicazione dei bilanci. Poiché l’Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali attivi di gestione saranno accantonati e destinati alle spese dell’anno successivo.

ART. 20) L’Associazione si scioglie spontaneamente per il termine delle sue finalità e/o su decisione di un Congresso di scioglimento che deciderà la destinazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare a norma del 3° comma dell’art. 21 del Codice Civile.

ART. 21) Tutto quanto non previsto dal presente Statuto è rinviato al Regolamento di Esecuzione che é approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.


(aggiornato al 29 aprile 2006)